Art. 23 
 
                Revisioni quinquennali degli impianti 
 
  1. Gli impianti sono  sottoposti  ogni  cinque  anni  a  revisione,
sottoponendo a  controlli  non  distruttivi  da  parte  di  personale
qualificato gli elementi  costruttivi,  gli  organi  meccanici  e  le
relative giunzioni  saldate,  contro  la  cui  rottura  non  esistono
efficaci accorgimenti  tecnici  atti  a  tutelare  la  sicurezza  dei
viaggiatori  e  del  personale.  Va  altresi'  verificata  la   buona
conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti
elettrici di comando, di sicurezza e  di  telecomunicazione,  nonche'
dei diversi meccanismi e delle apparecchiature, in particolare quelli
riguardanti la frenatura. 
  2. Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche  e  degli
equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora  le  stesse  non
fossero piu'  esistenti,  il  tecnico/la  tecnica  responsabile,  con
l'assistenza di una persona esperta qualificata di terzo  livello  ai
sensi della norma  UNI  EN  ISO  9712,  individuano  tutte  le  parti
dell'impianto da  sottoporre  a  controlli  specifici,  indicando  la
difettosita' ammissibile e le modalita' delle prove. 
  3. Vanno sottoposte a prove non distruttive  strumentali  tutte  le
morse, le sospensioni  dei  veicoli  e  i  relativi  attacchi,  fermo
restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d'uso
e di manutenzione e nel  regolamento  di  esercizio,  rispettando  le
periodicita' ivi contemplate. 
  3/bis.  Il  tecnico/La  tecnica  responsabile  dispone  ogni  altro
accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza  e  la
regolarita' dell'esercizio. 
  4. Effettuata la  revisione  quinquennale,  il  tecnico/la  tecnica
responsabile  invia  all'Ufficio  una  relazione  finale,   indicando
l'esito delle verifiche e prove effettuate.