Art. 24 
 
                  Revisioni generali degli impianti 
 
  1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di
seguito  indicati,  decorrenti  dalla  data  della  prima  messa   in
esercizio  dell'impianto  o  dalla  data  di   collaudo   a   seguito
dell'ultima revisione generale: 
    a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni venti
anni; successivamente, ogni dieci  anni  dalla  data  di  collaudo  a
seguito della terza revisione generale; 
    b) funivie bifune  e  monofune  ad  ammorsamento  temporaneo  dei
veicoli: venti  anni  dalla  data  della  prima  messa  in  esercizio
dell'impianto; ogni dieci anni  dalla  data  di  collaudo  a  seguito
dell'ultima revisione generale; 
    c) funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: venti
anni    dalla    data    della    prima    messa     in     esercizio
dell'impianto; quindici anni dalla data di collaudo a  seguito  della
prima revisione generale; successivamente, ogni dieci anni dalla data
di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale; 
    d)  sciovie: quindici  anni  dalla  data  della  prima  messa  in
esercizio dell'impianto e dalla data  di  collaudo  a  seguito  della
prima revisione generale; successivamente, ogni dieci anni dalla data
di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale; 
    e) ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni dieci anni; 
    f)  impianti  realizzati  secondo  la  direttiva  2000/9/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000  relativa  agli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il regolamento (UE)
2016/424 per il trasporto di persone: ogni venti anni. 
  2. Per gli impianti che costituiscono  un  collegamento  con  altri
impianti in esercizio, la  revisione  generale  va  completata  prima
dell'inizio  dell'esercizio  stagionale,  entro  il  quale  scade  la
revisione generale medesima. 
  3. Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto
da parte dell'Ufficio, il concessionario titolare della  concessione,
sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la  revisione
generale, presenta una relazione particolareggiata  sui  controlli  e
sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il  proseguimento
dell'esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto  anche
dell'eta' dei componenti dell'impianto eventualmente gia'  sostituiti
o controllati in precedenza. In casi  giustificati,  su  istanza  del
titolare della concessione, detto  periodo  potra'  essere  inferiore
rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione,  firmata  da  un
ingegnere  o  un'ingegnera  con  esperienza  specifica  maturata  nel
settore e iscrizione  all'albo  professionale,  o  dal  tecnico/dalla
tecnica responsabile, tiene conto dei controlli,  delle  verifiche  e
delle prove da effettuare almeno sulle parti  dell'impianto  indicate
di seguito, anche con riferimento  alle  istruzioni  di  manutenzione
fornite dalle ditte costruttrici: 
    a) opere civili delle stazioni e della linea; 
    b) tutte le apparecchiature meccaniche, compresi  i  veicoli,  di
norma, previo relativo smontaggio; 
    c) elementi costruttivi, organi meccanici  e  relative  giunzioni
saldate di cui all'art. 23, comma 1; 
    d)  tutti  gli  equipaggiamenti  elettrici  ed  elettronici   con
relativi cablaggi e collegamenti di messa a terra. 
  4. Sulla base dell'esito dei controlli  di  cui  al  comma  3  sono
adottati tutti i provvedimenti necessari  a  garantire  un  ulteriore
periodo di esercizio in sicurezza, da effettuarsi  preferibilmente  a
cura della ditta costruttrice oppure a cura  di  ditte  di  capacita'
riconosciuta. 
  5. Terminata la revisione generale, il direttore/la direttrice  dei
lavori ovvero il tecnico/la tecnica  responsabile,  qualora  non  sia
prevista la persona incaricata della  direzione  lavori,  redige  una
relazione sui lavori e sui controlli effettuati, indicando i relativi
esiti.  Tale  relazione  e'  integrata  da  una  dichiarazione  dello
stesso/della stessa, dalla quale risulti che  e'  garantito,  per  un
ulteriore periodo di tempo, il pubblico esercizio in piena efficienza
e sicurezza. L'ufficio, effettuato con esito positivo  l'esame  della
relazione di revisione, emette, se necessario,  un  provvedimento  di
proroga dell'esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di
cui all'articolo 25 della legge.