Art. 25 
 
                   Identificabilita' del personale 
 
  1.  Il  personale  addetto  all'esercizio  dell'impianto,  che   e'
preposto al contatto diretto con il pubblico, deve essere  facilmente
riconoscibile tramite abiti di servizio, un  contrassegno  distintivo
di riconoscimento riprodotto in conformita' all'allegato F  in  scala
3:1 o quanto a tale scopo necessario.