Art. 25 Identificabilita' del personale 1. Il personale addetto all'esercizio dell'impianto, che e' preposto al contatto diretto con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile tramite abiti di servizio, un contrassegno distintivo di riconoscimento riprodotto in conformita' all'allegato F in scala 3:1 o quanto a tale scopo necessario.