Art. 26 Contratti di servizio 1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'articolo 15/bis della legge, i requisiti minimi per la conclusione di contratti di servizio tra i Comuni e i titolari di concessioni di impianti di risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. 2. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il titolare della concessione si impegna a garantire: a) la prestazione del servizio almeno nel periodo compreso fra l'inizio delle festivita' natalizie e la conclusione delle vacanze scolastiche di Carnevale, purche' le condizioni nevose e meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza; b) i seguenti orari minimi di apertura, purche' il manto nevoso e le condizioni meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza: almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni festivi e, mediamente, almeno quattro pomeriggi feriali alla settimana per una durata minima di tre ore; c) tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e stagionali per bambini, giovani, famiglie e anziani; il prezzo del biglietto giornaliero per adulti deve essere di almeno il 20 per cento inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza o, in mancanza, dal comprensorio sciistico piu' vicino non rientrante nella categoria dei piccoli comprensori sciistici. 3. Il contratto di servizio puo' riguardare anche solo singoli impianti di piccoli comprensori sciistici. 4. Con la sottoscrizione del contratto di servizio il Comune si impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato anche tenuto conto dell'eventuale impegno assunto dal titolare della concessione a: a) predisporre e mettere a disposizione ulteriori infrastrutture per gli sport invernali; b) garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi; c) garantire l'accessibilita' agli impianti mediante itinerari sciistici e servizi navetta.