Art. 26 
 
                        Contratti di servizio 
 
  1. Il presente articolo definisce, ai  sensi  dell'articolo  15/bis
della legge, i requisiti minimi per la conclusione  di  contratti  di
servizio tra i Comuni e i titolari  di  concessioni  di  impianti  di
risalita di paese e impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. 
  2. Con la sottoscrizione del  contratto  di  servizio  il  titolare
della concessione si impegna a garantire: 
    a) la prestazione del servizio almeno nel  periodo  compreso  fra
l'inizio delle festivita' natalizie e la  conclusione  delle  vacanze
scolastiche  di   Carnevale,   purche'   le   condizioni   nevose   e
meteorologiche consentano l'esercizio in sicurezza; 
    b) i seguenti orari minimi di apertura, purche' il manto nevoso e
le condizioni meteorologiche  consentano  l'esercizio  in  sicurezza:
almeno sei ore al giorno durante le domeniche e i giorni  festivi  e,
mediamente, almeno quattro pomeriggi feriali alla settimana  per  una
durata minima di tre ore; 
    c) tariffe agevolate sui biglietti giornalieri e  stagionali  per
bambini,  giovani,  famiglie  e  anziani;  il  prezzo  del  biglietto
giornaliero per  adulti  deve  essere  di  almeno  il  20  per  cento
inferiore a quello applicato dal consorzio tariffario di appartenenza
o, in mancanza, dal comprensorio sciistico piu' vicino non rientrante
nella categoria dei piccoli comprensori sciistici. 
  3. Il contratto di servizio  puo'  riguardare  anche  solo  singoli
impianti di piccoli comprensori sciistici. 
  4. Con la sottoscrizione del contratto di  servizio  il  Comune  si
impegna a corrispondere un indennizzo adeguato, che viene determinato
anche tenuto conto dell'eventuale impegno assunto dal titolare  della
concessione a: 
    a) predisporre e mettere a disposizione ulteriori  infrastrutture
per gli sport invernali; 
    b) garantire lo sgombero e la messa a disposizione di parcheggi; 
    c) garantire l'accessibilita' agli  impianti  mediante  itinerari
sciistici e servizi navetta.