Art. 3 
 
                     Caratteristiche dei veicoli 
 
  1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti  linee
funiviarie di prima categoria di cui all'articolo 4 della legge sono: 
    a) capienza minima di quattro persone; 
    b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici.