Art. 4 
 
                      Domanda e documentazione 
 
  1. La domanda  volta  ad  ottenere  la  concessione  va  presentata
all'ufficio. Nella  stessa  il/la  richiedente  la  concessione  deve
impegnarsi a  osservare  le  norme  disciplinanti  la  costruzione  e
l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni
stabilite  nel  disciplinare  tipo  approvato   dal   Direttore/dalla
Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilita'.  La  domanda  va
corredata della seguente documentazione: 
    a) progetto preliminare o definitivo dell'impianto  che  realizza
la linea redatto secondo quanto disposto agli articoli 11 o 12; 
    b) relazione sulle  finalita'  dell'impianto  e  sulla  categoria
richiesta per la linea, con indicazione degli elementi prescritti per
la determinazione  della  stessa,  redatta  secondo  quanto  disposto
all'articolo 16; 
    c) copia autenticata dell'atto di costituzione e  dello  statuto,
qualora sia una persona giuridica a presentare la domanda; 
    d)  ricevuta  del  deposito  cauzionale  nell'ammontare   fissato
all'articolo 17; 
    e) dichiarazione sulla disponibilita' dei terreni  o  elenco  dei
nominativi e  recapiti  delle  proprietarie  e  dei  proprietari  dei
terreni  non   disponibili   per   la   costruzione   e   l'esercizio
dell'impianto. 
  2. L'Ufficio puo' chiedere in ogni momento  ulteriori  chiarimenti,
studi ed elaborati tecnici ritenuti necessari per il  rilascio  della
concessione. 
  3. Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere tecnico
sulla costruibilita' dell'impianto, che viene notificato alla persona
richiedente. 
  4. La lunghezza massima delle sciovie di cui all'articolo 7,  comma
2, della legge e' determinata in 60  m,  misurati  tra  il  punto  di
attacco e di distacco. 
  5. Alla domanda per il cambiamento di categoria di cui all'articolo
10 della legge va allegata la relazione di cui all'articolo 4,  comma
1, lettera b).