Art. 4 Domanda e documentazione 1. La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'ufficio. Nella stessa il/la richiedente la concessione deve impegnarsi a osservare le norme disciplinanti la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilita'. La domanda va corredata della seguente documentazione: a) progetto preliminare o definitivo dell'impianto che realizza la linea redatto secondo quanto disposto agli articoli 11 o 12; b) relazione sulle finalita' dell'impianto e sulla categoria richiesta per la linea, con indicazione degli elementi prescritti per la determinazione della stessa, redatta secondo quanto disposto all'articolo 16; c) copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora sia una persona giuridica a presentare la domanda; d) ricevuta del deposito cauzionale nell'ammontare fissato all'articolo 17; e) dichiarazione sulla disponibilita' dei terreni o elenco dei nominativi e recapiti delle proprietarie e dei proprietari dei terreni non disponibili per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. 2. L'Ufficio puo' chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici ritenuti necessari per il rilascio della concessione. 3. Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere tecnico sulla costruibilita' dell'impianto, che viene notificato alla persona richiedente. 4. La lunghezza massima delle sciovie di cui all'articolo 7, comma 2, della legge e' determinata in 60 m, misurati tra il punto di attacco e di distacco. 5. Alla domanda per il cambiamento di categoria di cui all'articolo 10 della legge va allegata la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).