Art. 5 Procedimento in caso di concorrenza 1. L'Ufficio informa i titolari della concessione delle linee interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute relative alle concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge. 2. Le domande nonche' la documentazione allegata restano a disposizione degli interessati presso l'Ufficio per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, durante i quali possono essere presentate osservazioni o proposte. 3. L'Assessore/Assessora provinciale competente in materia di mobilita', sulla base di un esame comparativo, decide in merito alle domande, pronunciandosi anche sulle osservazioni pervenute.