Art. 5 
 
                 Procedimento in caso di concorrenza 
 
  1. L'Ufficio informa  i  titolari  della  concessione  delle  linee
interessate e gli altri richiedenti delle domande pervenute  relative
alle concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge. 
  2.  Le  domande  nonche'  la  documentazione  allegata  restano   a
disposizione  degli  interessati  presso  l'Ufficio  per  la   durata
di trenta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  1,  durante  i
quali possono essere presentate osservazioni o proposte. 
  3.  L'Assessore/Assessora  provinciale  competente  in  materia  di
mobilita', sulla base di un esame comparativo, decide in merito  alle
domande, pronunciandosi anche sulle osservazioni pervenute.