Art. 6 Modifica della concessione 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge sono considerate varianti sostanziali alla linea, che rendono necessaria una modifica della concessione: a) la sostituzione dell'impianto con uno di altra tipologia; b) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto, che l'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, ritiene essenziali; c) l'aumento della portata oraria rispetto a quella indicata nell'atto di concessione nel rispetto del piano di settore impianti di risalita e piste da sci, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio, qualora sia richiesta la valutazione dell'impatto ambientale; d) la trasformazione della forma giuridica della societa' o la modifica della denominazione sociale; e) la fusione o l'incorporazione di societa'; f) successione giuridica; g) altri casi particolari ritenuti essenziali a discrezione dell'Ufficio. 2. La domanda di modifica della concessione deve essere corredata della seguente documentazione: a) progetto funiviario preliminare o definitivo di modifica dell'impianto; b) relazione giustificativa sulla necessita' o sull'opportunita' dell'iniziativa proposta; c) se del caso, dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g); d) qualora per la realizzazione delle modifiche all'impianto occorra l'ampliamento dei terreni, dichiarazione sulla loro disponibilita' o elenco dei nominativi e recapiti delle proprietarie e dei proprietari dei terreni non disponibili per la modifica dell'impianto. 3. I provvedimenti degli organi provinciali di cui all'articolo 7 della legge sono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio. 4. L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilita' tecnica delle varianti e lo notifica alla persona richiedente.