Art. 6 
 
                     Modifica della concessione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge sono  considerate  varianti
sostanziali alla linea, che rendono  necessaria  una  modifica  della
concessione: 
    a) la sostituzione dell'impianto con uno di altra tipologia; 
    b)   lo   spostamento,   il   prolungamento   o   l'accorciamento
dell'impianto,  che   l'Ufficio,   d'intesa   con   le   ripartizioni
provinciali competenti in materia di piste da sci  e  di  tutela  del
paesaggio, ritiene essenziali; 
    c) l'aumento della portata  oraria  rispetto  a  quella  indicata
nell'atto di concessione nel rispetto del piano di  settore  impianti
di risalita e piste da sci, d'intesa con le ripartizioni  provinciali
competenti in materia di piste da sci  e  di  tutela  del  paesaggio,
qualora sia richiesta la valutazione dell'impatto ambientale; 
    d) la trasformazione della forma giuridica della  societa'  o  la
modifica della denominazione sociale; 
    e) la fusione o l'incorporazione di societa'; 
    f) successione giuridica; 
    g) altri  casi  particolari  ritenuti  essenziali  a  discrezione
dell'Ufficio. 
  2. La domanda di modifica della concessione deve  essere  corredata
della seguente documentazione: 
    a) progetto  funiviario  preliminare  o  definitivo  di  modifica
dell'impianto; 
    b) relazione giustificativa sulla necessita' o  sull'opportunita'
dell'iniziativa proposta; 
    c) se del caso, dichiarazione di cui all'articolo  11,  comma  1,
lettera g); 
    d) qualora per  la  realizzazione  delle  modifiche  all'impianto
occorra  l'ampliamento  dei   terreni,   dichiarazione   sulla   loro
disponibilita' o elenco dei nominativi e recapiti delle  proprietarie
e dei  proprietari  dei  terreni  non  disponibili  per  la  modifica
dell'impianto. 
  3. I provvedimenti degli organi provinciali di cui  all'articolo  7
della legge sono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio. 
  4. L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilita'  tecnica  delle
varianti e lo notifica alla persona richiedente.