Art. 7 
 
                      Rinnovo della concessione 
 
  1.     Il     rinnovo     della     concessione     e'     disposto
dall'Assessore/Assessora  provinciale  competente   in   materia   di
mobilita'. Nel relativo provvedimento e' stabilita  la  categoria  di
appartenenza della linea funiviaria ai sensi  dell'articolo  4  della
legge ed e' fissato il termine  per  l'adempimento  delle  condizioni
poste per il rinnovo e l'esecuzione delle modifiche proposte. Con  lo
stesso provvedimento e' approvato il disciplinare  di  rinnovo  della
concessione. 
  2. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio ne
da' comunicazione alla persona interessata, indicando i documenti  da
presentare con la domanda per l'eventuale rinnovo della concessione. 
  3. Il titolare della concessione  deve  presentare  la  domanda  di
rinnovo almeno quattro mesi prima della scadenza  della  concessione.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 
    a) relazione tecnica sullo  stato  di  efficienza  dell'impianto,
redatta  da  un  ingegnere/una  ingegnera  con  specifica  esperienza
maturata nel settore  e  iscrizione  all'albo  professionale,  o  dal
tecnico/dalla tecnica responsabile. Nella relazione sono indicati gli
esiti delle analisi di tutte le parti dell'impianto  interessanti  la
sicurezza, tenuto conto dei  controlli  e  delle  verifiche  eseguiti
periodicamente negli anni precedenti sullo stato di  sicurezza  e  di
conservazione; 
    b) planimetria con le indicazioni di cui all'articolo  16,  comma
1; 
    c) descrizione delle finalita' della linea; 
    d) progetto preliminare o definitivo delle eventuali modifiche da
apportare all'impianto; 
    e) parere  di  massima  favorevole  espresso  dalla  Ripartizione
provinciale competente in  materia,  sulla  eventuale  pista  da  sci
servita dalla linea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge, qualora, alla data di presentazione della domanda di  rinnovo,
il parere agli atti dell'Ufficio abbia una data di rilascio anteriore
a dieci anni. 
  4. L'Ufficio esprime  il  parere  sull'efficienza  dell'impianto  e
sulle modifiche proposte e fissa eventuali prescrizioni. 
  5. Anche nel caso in cui la domanda di rinnovo  del  gia'  titolare
della concessione venga presentata dopo la scadenza della stessa,  si
osserva la procedura prevista dal presente articolo. 
  6. Qualora non sia stato richiesto il rinnovo della  concessione  o
non vengano eseguiti, entro i termini prefissati, i lavori prescritti
in base alla relazione tecnica sullo stato di efficienza, l'esercizio
rimane sospeso fino al rilascio di nuovo nulla osta e l'Ufficio  puo'
disporre la  chiusura  dell'impianto  al  pubblico  esercizio,  anche
mediante l'apposizione di sigilli.