Art. 8 
 
                        Cessione della linea 
 
  1.   La   cessione   delle   linee   di    trasporto    funiviario,
indipendentemente dalla  categoria  di  appartenenza,  va  comunicata
all'Ufficio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
il Direttore/la Direttrice della Ripartizione  provinciale  Mobilita'
puo' vietare la cessione di impianti di prima categoria  in  caso  di
non rispondenza al pubblico interesse. 
  2. Non e' consentita la cessione del solo esercizio della linea. 
  3. Non si considera cessione la  trasformazione  o  la  fusione  di
societa'.