Art. 8 Cessione della linea 1. La cessione delle linee di trasporto funiviario, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, va comunicata all'Ufficio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilita' puo' vietare la cessione di impianti di prima categoria in caso di non rispondenza al pubblico interesse. 2. Non e' consentita la cessione del solo esercizio della linea. 3. Non si considera cessione la trasformazione o la fusione di societa'.