Art. 9 
 
             Indennita' per la revoca della concessione 
 
  1. A prescindere dalle deduzioni previste dall'articolo  13,  comma
1, della legge, l'indennita' dovuta per la revoca  della  concessione
e' calcolata tenendo conto del  costo  convenzionale  di  costruzione
dell'impianto come indicato nell'allegato A, determinato  secondo  le
modalita' di calcolo  in  vigore  al  momento  del  provvedimento  di
revoca. Dal costo cosi' stabilito sono detratte le quote  accantonate
per l'ammortamento dell'impianto previsto in: 
    a) venti  anni  per  funivie  bifune,  monofune  ad  ammorsamento
automatico dei veicoli, funicolari e impianti assimilabili; 
    b) quindci anni per funivie monofune ad  ammorsamento  permanente
dei veicoli e impianti assimilabili; 
    c)  dieci  anni  per  sciovie,  ascensori  inclinati  e  impianti
assimilabili. 
  2. Nell'indennita' si tiene conto di eventuali spese  riconosciute,
sostenute per  l'adeguamento,  l'ammodernamento  o  il  potenziamento
dell'impianto  e  delle  quote  afferenti  a  notevoli  movimenti  di
terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento, linee elettriche
di alimentazione, in quanto necessarie per  l'esercizio  della  linea
funiviaria. 
  3. Se la linea relativa alla concessione  revocata  e'  attiva,  e'
inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante  per  il
periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca  e  la  scadenza
della concessione. Tale  indennizzo  e'  calcolato  sulla  media  dei
risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti
documenti contabili regolarmente tenuti.