Art. 4 
 
               Comando e trasferimento dei dirigenti. 
      Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 sono
soppresse le seguenti parole: «, nel limite del 10  per  cento  della
dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale,».