Art. 4 Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 1. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 1/2009 sono soppresse le seguenti parole: «, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale,».