Art. 5 Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 1. Il comma 1-bis dell'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il personale con mansioni di autista e' assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed e' scelto con le modalita' di cui al comma 1. Tale personale puo' essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero e' arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla meta' dell'unita' di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia.».