Art. 5 
 
    Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo. 
        Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 1/2009 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 44 della legge regionale n.  1/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «1-bis.  Il  personale  con  mansioni  di  autista  e'  assegnato
all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed  e'
scelto con le modalita' di cui al comma 1. Tale personale puo' essere
scelto tra soggetti di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  nel  limite
percentuale massimo  del  10  per  cento  sul  numero  degli  autisti
previsti nella dotazione organica della Giunta regionale.  Il  numero
e' arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla  meta'
dell'unita' di riferimento e per eccesso in caso  di  superamento  di
detta soglia.».