Art. 5 Integrazioni all'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 1. All'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: «l-septies. Le disposizioni di cui ai commi l-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23».