Art. 5 
 
           Integrazioni all'art. 22 della legge regionale 
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni 
 
  1. All'art. 22 della legge  regionale  10  agosto  2016,  n.  16  e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: 
    «l-septies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  l-bis,  1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non si applicano alle  richieste  di
cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma
1 presentate prima della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 6 agosto 2021, n. 23».