Art. 3 Registro regionale telematica dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il registro telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. della Regione Siciliana (di seguito, registro regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co. 2. Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a: a) individuare gli uffici dell'amministrazione regionale incaricati della tenuta del registro regionale De.Co.; b) definire le sezioni e i campi informativi del registro regionale De.Co.; c) definire le procedure per l'iscrizione al registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso; d) indicare, al fine di offrire orientamenti a tutte le amministrazioni comunali, procedure omogenee per l'attribuzione delle denominazioni comunali. A tal fine, il decreto definisce gli adempimenti che i comuni richiedono per il riconoscimento delle denominazioni comunali e indica i modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale; e) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali gia' disciplinate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge; f) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali aventi valenza e area di produzione intercomunale in territori limitrofi; g) indicare la forma grafica del logo del registro regionale De.Co. e stabilite le regole per la sua concessione; h) definire le modalita' di diffusione informativa e promozione del registro regionale De.Co.; i) individuare le strategie di comunicazione atte a promuovere i prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.; l) definire gli ambiti di possibile conflitto con le produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalita' di superamento dello stesso conflitto.