Art. 3 
 
Registro regionale telematica dei comuni e dei  relativi  prodotti  a
                    denominazione comunale De.Co. 
 
  1. E' istituito presso  l'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,
dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea  il   registro
telematico  dei  comuni  e  dei  relativi  prodotti  a  denominazione
comunale  De.Co.  della  Regione  Siciliana  (di  seguito,   registro
regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni  e  i  relativi
prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co. 
  2. Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore  della  presente
legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale  e
la pesca mediterranea con  proprio  decreto,  sentita  la  competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,  provvede
a: 
    a)  individuare   gli   uffici   dell'amministrazione   regionale
incaricati della tenuta del registro regionale De.Co.; 
    b) definire  le  sezioni  e  i  campi  informativi  del  registro
regionale De.Co.; 
    c) definire le procedure per l'iscrizione al  registro  regionale
De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso; 
    d)  indicare,  al  fine  di  offrire  orientamenti  a  tutte   le
amministrazioni comunali, procedure omogenee per l'attribuzione delle
denominazioni  comunali.  A  tal  fine,  il  decreto  definisce   gli
adempimenti che i  comuni  richiedono  per  il  riconoscimento  delle
denominazioni  comunali  e  indica  i  modelli  dei  disciplinari  di
produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di  prodotto  a
denominazione comunale; 
    e) istituire apposita sezione nella  quale  vengono  iscritte  le
denominazioni comunali gia' disciplinate  dai  comuni  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    f) istituire apposita sezione nella  quale  vengono  iscritte  le
denominazioni  comunali  aventi  valenza   e   area   di   produzione
intercomunale in territori limitrofi; 
    g) indicare la forma grafica  del  logo  del  registro  regionale
De.Co. e stabilite le regole per la sua concessione; 
    h) definire le modalita' di diffusione informativa  e  promozione
del registro regionale De.Co.; 
    i) individuare le strategie di comunicazione atte a promuovere  i
prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.; 
    l) definire gli ambiti di possibile conflitto con  le  produzioni
agroalimentari tradizionali (P.A.T.)  nel  caso  di  concomitanza  di
riconoscimento e le modalita' di superamento dello stesso conflitto.