Art. 5 Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 1. L'art. 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 bis. (Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione). - 1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della regione, e' fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullita', di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in societa' controllate o partecipate dalla regione. 2. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico e' cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della regione neoeletto.». 2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la cui scadenza sia antecedente al termine di cui al comma 1 del predetto art. 3-bis della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1.