Art. 2 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014 
 
  1. All'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n.  21  (Norme
per l'elezione dell'Assemblea  legislativa  e  del  Presidente  della
Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «2. Ferma restando la vigente normativa statale  in  materia,  le
elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo
che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno. 
  3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura,  i  decreti
di cui al comma 1  sono  adottati  dal  vicepresidente  della  Giunta
regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera  b)  dello
Statuto.». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 27 maggio 2022 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).