Art. 10 
 
Inserimento dell'art. 17-ter 1 nella legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. Dopo l'art. 17-ter della legge provinciale  n.  3  del  2006  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 17-ter 1 (Ulteriori disposizioni). - 1.  Le  modalita'  per
l'applicazione  di  questo   capo   possono   essere   definite   con
deliberazione  della  Giunta  provinciale,  sentiti   la   competente
commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle
autonomie locali. 
    2. Per  quanto  non  previsto  da  questo  capo  si  applica,  se
stabilito dalla deliberazione prevista  dal  comma  1,  la  normativa
regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.»