Art. 10 Inserimento dell'art. 17-ter 1 nella legge provinciale n. 3 del 2006 1. Dopo l'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente: «Art. 17-ter 1 (Ulteriori disposizioni). - 1. Le modalita' per l'applicazione di questo capo possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali. 2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.»