Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli accordi di programma  sottoscritti  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2-quinquies, della legge provinciale n. 3 del  2006  nel  testo
vigente prima della data  di  entrata  in  vigore  di  questa  legge,
mantengono la loro efficacia fino  alla  loro  naturale  scadenza.  I
predetti accordi possono essere assunti quali atto di  programmazione
della comunita' anche modificandone i contenuti con deliberazione del
consiglio dei sindaci nel rispetto  dei  criteri  e  delle  modalita'
definiti dalla Giunta provinciale d'intesa  con  il  Consiglio  delle
autonomie locali. 
  2.  Fino  all'adeguamento  dello  statuto  della   comunita'   alle
disposizioni di questa legge il consiglio dei sindaci esercita  anche
le funzioni gia' attribuite dallo statuto al consiglio di  comunita',
ancorche' cessato ai sensi dell'art.  5  della  legge  provinciale  6
agosto 2020, n. 6. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  di  questa
legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza  demografica
del  territorio  della  comunita'  convoca  i  sindaci   dei   comuni
appartenenti  al  territorio  della  comunita'  per  l'elezione   del
presidente; fino alla nomina  del  presidente  resta  in  carica  per
l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato  ai
sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 6 del 2020. 
  4. Fino alla  costituzione  dell'assemblea  per  la  pianificazione
urbanistica e lo  sviluppo,  nella  composizione  prevista  dall'art.
17-bis 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, inserito dall'art.  8
della presente legge, continua a operare l'assemblea della  comunita'
istituita ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 6
del 2020.