Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 9, comma 2-quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunita' anche modificandone i contenuti con deliberazione del consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalita' definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 2. Fino all'adeguamento dello statuto della comunita' alle disposizioni di questa legge il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni gia' attribuite dallo statuto al consiglio di comunita', ancorche' cessato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica del territorio della comunita' convoca i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della comunita' per l'elezione del presidente; fino alla nomina del presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 6 del 2020. 4. Fino alla costituzione dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, nella composizione prevista dall'art. 17-bis 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, inserito dall'art. 8 della presente legge, continua a operare l'assemblea della comunita' istituita ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 6 del 2020.