Art. 14 Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015) 1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «dalla comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' abrogata. 3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «; due componenti sono designati dal consiglio dei sindaci». 4. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «; una persona designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, partecipa alla verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche richieste». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: «4-bis. I componenti esperti devono partecipare alle iniziative di formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio per loro attivate dalla scuola per il territorio e il paesaggio (STEP) prevista dall'art. 14. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalita' attuative di questo comma e gli eventuali effetti del mancato adempimento dell'obbligo formativo.» 6. Il comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente: «6. La CPC disciplina il proprio funzionamento; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunita'.» 7. Nella lettera a) del comma 7 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «e le modalita' di selezione del componente di cui al comma 2, lettera b)» sono soppresse. 8. La lettera b-bis) del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente: «b-bis) quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualita' architettonica, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.» 9. Nel comma 12 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo». 10. Nel comma 13 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «secondo quanto previsto dal comma 11 e» sono soppresse. 11. Il comma 4, la lettera c) del comma 7, il comma 11 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e l'art. 66 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale), sono abrogati.