Art. 14 
 
Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 4 agosto  2015,  n.
      15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015) 
 
  1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale  per
il Governo del territorio 2015  le  parole:  «dalla  comunita'»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dall'assemblea  per  la  pianificazione
urbanistica e lo sviluppo». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 7  della  legge  provinciale
per il Governo del territorio 2015 e' abrogata. 
  3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 7  della  legge
provinciale per il Governo  del  territorio  2015  sono  inserite  le
parole: «; due componenti sono designati dal consiglio dei sindaci». 
  4. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale per il
Governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «;  una  persona
designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela
del paesaggio, partecipa alla verifica  del  possesso  da  parte  dei
candidati delle caratteristiche richieste». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art.  7  della  legge  provinciale  per  il
Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. I componenti esperti devono partecipare  alle  iniziative
di formazione permanente in materia di pianificazione territoriale  e
tutela del paesaggio per loro attivate dalla scuola per il territorio
e il paesaggio (STEP) prevista dall'art. 14. Con deliberazione  della
Giunta provinciale sono individuate le modalita' attuative di  questo
comma e gli eventuali effetti del  mancato  adempimento  dell'obbligo
formativo.» 
  6. Il comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale  per  il  Governo
del territorio 2015 e' sostituito dal seguente: 
    «6. La CPC disciplina il proprio funzionamento;  le  funzioni  di
segretario sono svolte da un dipendente della comunita'.» 
  7. Nella lettera a) del comma 7 dell'art. 7 della legge provinciale
per il Governo del territorio 2015 le  parole:  «e  le  modalita'  di
selezione del  componente  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)»  sono
soppresse. 
  8.  La  lettera  b-bis)  del  comma  8  dell'art.  7  della   legge
provinciale per il Governo del territorio 2015  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b-bis) quando non e' richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica,
esprimere parere obbligatorio sulla qualita' architettonica, nel caso
di  interventi  di  ristrutturazione   edilizia   consistenti   nella
demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello
originario.» 
  9. Nel comma 12 dell'art. 7 della legge provinciale per il  Governo
del territorio 2015 le parole: «Le  CPC  restano  in  carica  per  la
durata  delle  assemblee  delle  comunita'»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee per
la pianificazione urbanistica e lo sviluppo». 
  10. Nel comma 13 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo
del territorio 2015 le parole: «secondo quanto previsto dal comma  11
e» sono soppresse. 
  11. Il comma 4, la lettera c) del comma 7, il comma 11 dell'art.  7
della legge provinciale per il Governo del territorio 2015  e  l'art.
66 del decreto del Presidente della  Provincia  19  maggio  2017,  n.
8-61/Leg   (Regolamento   urbanistico-edilizio   provinciale),   sono
abrogati.