Art. 18 Modificazione dell'art. 121 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 1. Il comma 4 dell'art. 121 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente: «4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunita' e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, come modificati dalla legge provinciale concernente "Riforma delle comunita': modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022".»