Art. 18 
 
         Modificazione dell'art. 121 della legge provinciale 
                 per il Governo del territorio 2015 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 121 della legge provinciale per il  Governo
del territorio 2015 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  di  questo
comma le comunita'  e  le  amministrazioni  comunali  procedono  alla
nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7
e 9, come modificati dalla  legge  provinciale  concernente  "Riforma
delle comunita': modificazioni  della  legge  provinciale  16  giugno
2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino),
e della  legge  provinciale  per  il  Governo  del  territorio  2015.
Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022".»