Art. 20 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Alle maggiori spese  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  15
della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dall'art. 4 di
questa legge, stimate nell'importo di 40.000 euro per l'anno  2022  e
di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024  si  provvede  con
integrazione della missione 18  (Relazioni  con  le  altre  autonomie
territoriali e locali), programma 01 (Relazioni  finanziarie  con  le
altre autonomie territoriali). 
  Alla relativa copertura si  provvede  mediante  riduzione  di  pari
importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali
previsti nella missione 20 (Fondi  e  accantonamenti),  programma  03
(Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi  si
provvede a quantificare il  relativo  onere  nei  rispettivi  bilanci
provinciali.  La  presente  legge  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 
 
    Trento, 6 luglio 2022 
 
                               Il Presidente della Provincia: Fugatti 
  (Omissis).