Art. 20 Disposizione finanziaria 1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dall'art. 4 di questa legge, stimate nell'importo di 40.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede con integrazione della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 6 luglio 2022 Il Presidente della Provincia: Fugatti (Omissis).