Art. 4 
 
   Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. L'art. 15 della legge provinciale n. 3 del  2006  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 15  (Organi  della  comunita').  -  1.  Sono  organi  della
comunita': 
      a) il consiglio dei sindaci; 
      b) il presidente; 
      c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. 
    2. Se la comunita' comprende almeno sei comuni, il consiglio  dei
sindaci puo' deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo. 
    3.  Al  presidente,  ai  membri  del   consiglio   dei   sindaci,
dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo  sviluppo  e  a
quelli del comitato esecutivo,  se  istituito,  spetta  un'indennita'
massima pari a  quella  prevista  dalla  normativa  regionale  per  i
componenti degli organi delle comunita'. Ai componenti  degli  organi
delle comunita' che percepiscono indennita' o gettoni di presenza per
cariche esercitate contestualmente presso un  ente  locale  ai  sensi
dell'art. 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice  degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige),  non  spetta
alcuna forma di indennita', salvo per il presidente  e  i  componenti
del comitato esecutivo  ai  quali  l'indennita'  prevista  dal  primo
periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale.»