Art. 4 Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 1. L'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Organi della comunita'). - 1. Sono organi della comunita': a) il consiglio dei sindaci; b) il presidente; c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. 2. Se la comunita' comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci puo' deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo. 3. Al presidente, ai membri del consiglio dei sindaci, dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e a quelli del comitato esecutivo, se istituito, spetta un'indennita' massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunita'. Ai componenti degli organi delle comunita' che percepiscono indennita' o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), non spetta alcuna forma di indennita', salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l'indennita' prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale.»