Art. 5 
 
   Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. L'art. 16 della legge provinciale n. 3 del  2006  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 16 (Consiglio dei sindaci). - 1. Il consiglio  dei  sindaci
e' formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti  alla
comunita'.  Il  consiglio  e'  organo  d'indirizzo  e  controllo.  Il
consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i  programmi
della  comunita';  individua  gli  indirizzi  generali  e   ne   cura
l'attuazione; adotta ogni altro atto  sottopostogli  dal  presidente;
esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 
    2. Il consiglio opera attraverso  deliberazioni  collegiali,  che
approva a maggioranza  degli  aventi  diritto;  in  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente.»