Art. 5 Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 1. L'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Consiglio dei sindaci). - 1. Il consiglio dei sindaci e' formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunita'. Il consiglio e' organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunita'; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2. Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parita' prevale il voto del presidente.»