Art. 6 Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 1. L'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Presidente). - 1. Il presidente e' il legale rappresentante della comunita'; presiede il consiglio dei sindaci e l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. Il presidente puo' delegare specifiche funzioni a singoli componenti del consiglio dei sindaci. 2. Il presidente e' nominato dal consiglio dei sindaci, che lo sceglie fra i propri componenti o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunita', entro novanta giorni dal termine del mandato del presidente uscente. Fino alla nomina del presidente svolge le funzioni di presidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci. 3. Il presidente puo' inoltre essere scelto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, da almeno quattro quinti, arrotondati all'unita' superiore, dei componenti del consiglio dei sindaci. In questo caso si applicano le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' di cui agli articoli 78, 79 e 80 della legge regionale n. 2 del 2018. 4. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente, designato dal presidente tra i componenti del consiglio dei sindaci. In caso di mancata designazione, svolge le funzioni di vicepresidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci.»