Art. 6 
 
   Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. L'art. 17 della legge provinciale n. 3 del  2006  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  17  (Presidente).  -  1.  Il  presidente  e'   il   legale
rappresentante della comunita'; presiede il consiglio dei  sindaci  e
l'assemblea per la  pianificazione  urbanistica  e  lo  sviluppo.  Il
presidente puo' delegare specifiche funzioni a singoli componenti del
consiglio dei sindaci. 
    2. Il presidente e' nominato dal consiglio dei  sindaci,  che  lo
sceglie fra i propri componenti o  tra  i  consiglieri  comunali  dei
comuni compresi nel territorio della comunita', entro novanta  giorni
dal termine del mandato del presidente uscente. Fino alla nomina  del
presidente svolge le funzioni di presidente il sindaco del comune con
la maggiore consistenza demografica  fra  quelli  che  compongono  il
consiglio dei sindaci. 
    3. Il presidente puo'  inoltre  essere  scelto  tra  i  cittadini
iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica,
da almeno  quattro  quinti,  arrotondati  all'unita'  superiore,  dei
componenti del consiglio dei sindaci. In questo caso si applicano  le
cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' di cui  agli  articoli
78, 79 e 80 della legge regionale n. 2 del 2018. 
    4. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni  di
presidente  sono  esercitate  dal   vicepresidente,   designato   dal
presidente tra i componenti del consiglio dei  sindaci.  In  caso  di
mancata designazione, svolge le funzioni di vicepresidente il sindaco
del comune con la maggiore consistenza  demografica  fra  quelli  che
compongono il consiglio dei sindaci.»