Art. 7 
 
 Sostituzione dell'art. 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1.  L'art.  17-bis  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 17-bis (Comitato esecutivo). - 1. Il comitato esecutivo, se
e' istituito  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2,  e'  composto  dal
presidente e da un massimo di altri tre membri,  da  lui  scelti  con
nomina fiduciaria, garantendo la  rappresentanza  di  genere,  fra  i
sindaci che appartengono al consiglio dei sindaci o tra i consiglieri
comunali dei comuni compresi nel territorio  della  comunita'.  Nelle
comunita' in cui sono compresi i territori dei  comuni  di  Fierozzo,
Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna il  comitato  esecutivo,  se
costituito, puo' essere composto da un ulteriore  membro  scelto  dal
presidente fra i sindaci dei predetti comuni. 
    2.  Il  comitato   esecutivo   svolge   funzioni   propedeutiche,
consultive e propulsive  rispetto  all'attivita'  del  consiglio  dei
sindaci. Il comitato delibera a maggioranza; in caso  di  parita'  di
voti prevale quello del presidente. 
    3. Il consiglio dei sindaci puo' delegare al  comitato  esecutivo
specifiche funzioni o attivita'. 
    4. Il comitato esecutivo riferisce  periodicamente  al  consiglio
sulla propria attivita'.»