Art. 7 Sostituzione dell'art. 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 1. L'art. 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 17-bis (Comitato esecutivo). - 1. Il comitato esecutivo, se e' istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, e' composto dal presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i sindaci che appartengono al consiglio dei sindaci o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunita'. Nelle comunita' in cui sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna il comitato esecutivo, se costituito, puo' essere composto da un ulteriore membro scelto dal presidente fra i sindaci dei predetti comuni. 2. Il comitato esecutivo svolge funzioni propedeutiche, consultive e propulsive rispetto all'attivita' del consiglio dei sindaci. Il comitato delibera a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 3. Il consiglio dei sindaci puo' delegare al comitato esecutivo specifiche funzioni o attivita'. 4. Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attivita'.»