Art. 8 
 
Inserimento dell'art. 17-bis 1 nella legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1. Dopo l'art. 17-bis della legge provinciale  n.  3  del  2006  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis 1 (Assemblea per la pianificazione urbanistica e  lo
sviluppo). - 1. L'assemblea per la pianificazione  urbanistica  e  lo
sviluppo svolge  le  funzioni  di  pianificazione  urbanistica  e  di
programmazione economica assegnate  alla  comunita'  dalla  normativa
vigente. 
    2. L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in  merito  al
bilancio  della  comunita',  al  piano  sociale  di  comunita'  e  ai
programmi   di   investimento   pluriennali.   Qualora   il    parere
dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte
del  consiglio  dei  sindaci  deve  avvenire  con   una   maggioranza
qualificata. Lo  statuto  puo'  riconoscere  all'assemblea  ulteriori
funzioni consultive. 
    3. L'assemblea e' composta da due componenti per ogni comune  con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti  per  ogni
comune con popolazione uguale o superiore a 3.000  abitanti  compreso
nel territorio della comunita'. I componenti sono  il  sindaco  e  un
consigliere scelto dalle minoranze. Per i comuni rappresentati da tre
componenti, il  terzo  e'  nominato  dal  consiglio  comunale  tra  i
consiglieri di genere diverso  da  quello  del  sindaco  al  fine  di
garantire la rappresentanza di  genere.  Se  il  comune  non  ha  una
minoranza  consiliare,  il  consiglio  comunale  nomina  il   secondo
componente dell'assemblea tra i consiglieri comunali. L'assemblea  e'
presieduta dal presidente della comunita'. 
    4. I componenti dell'assemblea per la pianificazione  urbanistica
entrano in carica con  la  proclamazione  del  consiglio  comunale  e
cessano dalla carica con il suo rinnovo. 
    5. In caso d'impedimento temporaneo o di dimissioni,  impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e'  componente
dell'assemblea  il  vicesindaco,  oppure,  nei   restanti   casi   di
scioglimento e sospensione del  consiglio  comunale,  il  commissario
straordinario. 
    6. In caso di impedimento e per  le  altre  cause  di  cessazione
dalla carica del consigliere di minoranza componente  dell'assemblea,
questi e' sostituito  dal  consigliere  di  minoranza  che  lo  segue
immediatamente in ordine di voto.»