Art. 8 Inserimento dell'art. 17-bis 1 nella legge provinciale n. 3 del 2006 1. Dopo l'art. 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis 1 (Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo). - 1. L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunita' dalla normativa vigente. 2. L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunita', al piano sociale di comunita' e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto puo' riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive. 3. L'assemblea e' composta da due componenti per ogni comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti per ogni comune con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti compreso nel territorio della comunita'. I componenti sono il sindaco e un consigliere scelto dalle minoranze. Per i comuni rappresentati da tre componenti, il terzo e' nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco al fine di garantire la rappresentanza di genere. Se il comune non ha una minoranza consiliare, il consiglio comunale nomina il secondo componente dell'assemblea tra i consiglieri comunali. L'assemblea e' presieduta dal presidente della comunita'. 4. I componenti dell'assemblea per la pianificazione urbanistica entrano in carica con la proclamazione del consiglio comunale e cessano dalla carica con il suo rinnovo. 5. In caso d'impedimento temporaneo o di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e' componente dell'assemblea il vicesindaco, oppure, nei restanti casi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale, il commissario straordinario. 6. In caso di impedimento e per le altre cause di cessazione dalla carica del consigliere di minoranza componente dell'assemblea, questi e' sostituito dal consigliere di minoranza che lo segue immediatamente in ordine di voto.»