Art. 9 Sostituzione dell'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 1. L'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 17-ter (Decadenza del presidente e del comitato esecutivo). - 1. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del consiglio dei sindaci e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale. 2. In caso di cessazione dalla carica del presidente di comunita' il consiglio dei sindaci provvede alla nomina del nuovo presidente con le modalita' previste dall'art. 17. Il comitato esecutivo, se istituito, decade insieme al presidente che lo ha nominato.»