Art. 9 
 
 Sostituzione dell'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 
 
  1.  L'art.  17-ter  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 17-ter (Decadenza del presidente e del comitato esecutivo).
- 1. Il presidente cessa dalla  carica  per  dimissioni,  impedimento
permanente, rimozione,  decadenza  o  decesso.  Il  presidente  e  il
comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di  una
mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del
consiglio dei sindaci e  approvata  dalla  maggioranza  assoluta  dei
componenti, con votazione per appello nominale. 
    2. In caso di cessazione dalla carica del presidente di comunita'
il consiglio dei sindaci provvede alla nomina  del  nuovo  presidente
con le modalita' previste dall'art. 17.  Il  comitato  esecutivo,  se
istituito, decade insieme al presidente che lo ha nominato.»