(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 - Supplemento n. 2 del 29 marzo 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). 1. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «per gli anni d'imposta 2017-2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno d'imposta 2022»; b) al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' sostituita dalla seguente: ===================================================================== | Scaglioni di reddito imponibile ai fini | | | dell'addizionale IRPEF | Aliquota | +==========================================+========================+ |fino a 15.000 euro | nessuna maggiorazione | +------------------------------------------+------------------------+ |oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 1,60% | +------------------------------------------+------------------------+ |oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 1,60% | +------------------------------------------+------------------------+ |oltre 50.000 euro | 1,60% | +------------------------------------------+------------------------+ 2. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l'anno d'imposta 2022 e' disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non puo', comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta. 3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualita' 2022, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), dopo le parole: «Pesca e acquacoltura» sono inserite le seguenti: «, 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, 79.11 - Attivita' delle agenzie di viaggio, 79.12 - Attivita' dei tour operator e 79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio». 5. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui all'art. 2, commi 2, come modificato dalla presente legge, e 3 della legge regionale n. 25/2020, relative a disposizioni in materia di IRAP, continuano ad applicarsi con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. 6. Agli oneri previsti dal presente articolo, complessivamente stimati, per l'anno 2022, in euro 297.376.000,00, di cui euro 283.050.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 14.326.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede mediante il «Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale» di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilita' regionale 2014) e successive modifiche, iscritto nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria e di provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti». 7. Per l'anno 2022, nel fondo di cui al comma 6 confluiscono le risorse, complessivamente pari a euro 297.376.000,00, derivanti: a) dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari a euro 236.825.621,41; b) dalle variazioni di bilancio di cui all'allegato A alla presente legge, per un importo pari a euro 35.474.378,59; c) dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 77-quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a euro 25.076.000,00.