Art. 5 
 
Partecipazione della regione al Comitato promotore per l'indirizzo  e
  il coordinamento delle attivita' di promozione della candidatura di
  Roma ad ospitare EXPO 2030. 
 
  1. La regione, nel rispetto dell'art.  56  dello  statuto  e  delle
disposizioni del codice civile vigenti in  materia,  e'  autorizzata,
previa deliberazione  della  giunta  regionale,  a  partecipare  alla
costituzione  del   Comitato   promotore   per   l'indirizzo   e   il
coordinamento delle attivita' di promozione della  candidatura  della
Citta' di Roma ad ospitare  l'Esposizione  universale  internazionale
del 2030, di seguito denominato Comitato, di cui  all'art.  1,  comma
447, della legge 30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) e successive modifiche. 
  2. Il Presidente della regione provvede agli adempimenti  necessari
per la partecipazione della regione al  Comitato  nonche',  ai  sensi
dell'art. 41,  comma  8,  dello  statuto,  all'eventuale  nomina  del
rappresentante regionale  nell'ambito  degli  organi  di  gestione  e
consultivi previsti dallo statuto del Comitato. 
  3. I diritti della regione inerenti alla qualita' di componente del
Comitato sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni  della
giunta regionale,  dal  Presidente  della  regione  o  dall'assessore
regionale competente in materia da lui delegato. 
  4. Il Presidente della regione o l'assessore  regionale  competente
in  materia,  da  lui  delegato,  riferiscono   semestralmente   alla
commissione  consiliare  competente  sull'andamento  delle  attivita'
svolte dal Comitato. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 447, della legge  n.  234/2021,  gli
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento  del  Comitato
sono posti in capo a Roma Capitale, anche avvalendosi di societa'  in
house gia' operanti o appositamente costituite. Con riferimento  alle
spese concernenti il funzionamento del Comitato, la regione  eroga  a
Roma Capitale un contributo pari  a  euro  1.000.000,00,  per  l'anno
2023. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e  artigianato»  della
missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'»,  titolo  1  «Spese
correnti», della voce di spesa denominata «Contributo  in  favore  di
Roma Capitale per il funzionamento del Comitato di  candidatura  EXPO
Roma 2030», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00,
per l'anno 2023, e' derivante dalla  corrispondente  riduzione  delle
risorse iscritte nel bilancio regionale  2022-2024,  a  valere  sulla
medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri
fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.