Art. 6 
 
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019,  n.  28,
  relativo a misure  per  lo  sviluppo  economico  e  l'attrattivita'
  territoriale degli investimenti. 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale n. 28/2019  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, le parole: «per la durata di  ventiquattro  mesi,»
sono soppresse; 
    b) al comma  9,  le  parole:  «i  dipartimenti  competenti  delle
aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per  la  protezione
ambientale del Lazio (ARPA) intervengono  rilasciando  il  parere  su
tutti  gli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ferme  restando  le
competenze  delle  diverse  amministrazioni  coinvolte,  le   aziende
sanitarie locali e l'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale
del  Lazio  (ARPA)  intervengono   rilasciando,   nell'ambito   delle
rispettive competenze, il proprio parere sugli». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
derivano oneri a carico del bilancio regionale.