Art. 6 Modifiche all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a misure per lo sviluppo economico e l'attrattivita' territoriale degli investimenti. 1. All'art. 4 della legge regionale n. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «per la durata di ventiquattro mesi,» sono soppresse; b) al comma 9, le parole: «i dipartimenti competenti delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando il parere su tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte, le aziende sanitarie locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio parere sugli». 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.