Art. 7 Programma di sostegno alla maternita' 1. Al fine di sostenere la maternita' e di accompagnare le donne prima e dopo il parto, la regione istituisce un apposito programma denominato «Programma di sostegno alla maternita'». 2. Il programma di cui al comma 1 prevede: a) l'erogazione di un voucher alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00 valido per l'acquisto di prodotti necessari per il neonato; b) la realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternita' diretti ad offrire informazioni, linee guida, ascolto e sostegno alle donne prima e dopo il parto. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher e per la realizzazione dei percorsi previsti al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 «Interventi per le famiglie» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per il sostegno alla maternita'», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, e' derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.