Art. 7 
 
                Programma di sostegno alla maternita' 
 
  1. Al fine di sostenere la maternita' e di  accompagnare  le  donne
prima e dopo il parto, la regione istituisce  un  apposito  programma
denominato «Programma di sostegno alla maternita'». 
  2. Il programma di cui al comma 1 prevede: 
    a) l'erogazione di un voucher alle donne partorienti con  reddito
ISEE non superiore a euro 30.000,00 valido per l'acquisto di prodotti
necessari per il neonato; 
    b)   la   realizzazione   di   percorsi    individualizzati    di
accompagnamento alla  maternita'  diretti  ad  offrire  informazioni,
linee guida, ascolto e sostegno alle donne prima e dopo il parto. 
  3. La giunta regionale,  con  propria  deliberazione  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, definisce i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  dei
voucher e per la realizzazione dei percorsi previsti al comma 2. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
l'istituzione nel programma 05 «Interventi  per  le  famiglie»  della
missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1
«Spese correnti», della  voce  di  spesa  denominata  «Spese  per  il
sostegno alla maternita'», la cui autorizzazione di  spesa,  pari  ad
euro 500.000,00, per l'anno 2022, e' derivante  dalla  corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024,  a
valere sulla medesima  annualita',  nel  fondo  speciale  di  cui  al
programma   03   «Altri   fondi»   della   missione   20   «Fondi   e
accantonamenti», titolo 1.