Art. 8 Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico 1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, cosi' come individuati dall'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione 30 aprile 2020, n. 101, e' riconosciuto un contributo una tantum in misura pari all'importo indicato nella tabella seguente, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata previsto dal contratto di fornitura energetica sottoscritto da ciascuna impresa: ===================================================================== | Scaglione di potenza impegnata | Contributo | +============================================+======================+ |fino a 6 kW | 1.000 euro | +--------------------------------------------+----------------------+ |oltre 6 kW e fino a 15 kW | 2.000 euro | +--------------------------------------------+----------------------+ |oltre 15 kW e fino a 25 kW | 4.000 euro | +--------------------------------------------+----------------------+ |oltre 25 kW | 5.000 euro | +--------------------------------------------+----------------------+ 2. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo energetico a favore delle imprese del cratere sismico», alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 800.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022- 2024, a valere sulla medesima annualita', nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.