Regolamento di modifica al regolamento recante  criteri  e  modalita'
  per  la  concessione  dei  contributi  per  complessi   seminariali
  diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di  culto  e  di
  ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge  regionale
  7 marzo 1983, n. 20,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
  Regione 19 agosto 2015, n. 165. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                   Modifica all'art. 1 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 19  agosto
2015,  n.  165  (Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  dei  contributi  per  complessi  seminariali  diocesani,
istituti di istruzione religiosa,  opere  di  culto  e  di  ministero
religioso previsti dall'art. 7 ter  della  legge  regionale  7  marzo
1983, n. 20) la parola: «straordinaria» e' soppressa. 
 
                               Art. 2. 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    1. All'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
165/2015 le  parole:  «con  le  quali  sono  state  stipulate  intese
approvate con legge» sono soppresse. 
 
                               Art. 3. 
                   Modifica all'art. 3 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    1. All'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Le  competenti  Autorita'  religiose,   a   seguito   di
valutazione delle richieste ad esse pervenute  da  parte  degli  enti
interessati entro il 15 marzo di ogni  anno,  inoltrano  al  Servizio
competente della Direzione centrale infrastrutture, e territorio,  le
domande di concessione dei contributi  di  cui  all'art.  1  ritenute
prioritarie  in  applicazione  dei  criteri  previsti  nel   presente
regolamento,  anche   in   eccedenza   rispetto   agli   stanziamenti
disponibili.» 
      b)  al  comma  3  le  parole:  «dal  Servizio  edilizia»   sono
soppresse; 
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «.3-bis. Le domande di contributo risultate ammissibili  sono
valutate dalle Commissioni di cui all'art. 3-bis, che le ordinano  in
relazione all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4». 
 
                               Art. 4. 
               Inserimento dell'art. 3-bis al decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    Dopo l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
165/2015 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis (Commissioni di valutazione). - 1.  Ai  fini  della
valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della
predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di
cui all'art. 4, con decreto del direttore centrale  infrastrutture  e
territorio, sono costituite quattro commissioni valutative:  una  per
l'Arcidiocesi di Gorizia; una per le Diocesi di Concordia - Pordenone
e di Vittorio  Veneto;  una  per  la  Diocesi  di  Trieste;  una  per
l'Arcidiocesi di Udine. 
    2. Ciascuna Commissione e' composta da: 
      a) il direttore centrale competente o suo delegato; 
      b) il rappresentante legale della Diocesi o dell'Arcidiocesi  o
suo delegato; 
      c)  il  rappresentante  dell'ufficio  diocesano  per   i   beni
culturali ed ecclesiastici e dell'edilizia di culto o suo delegato; 
      d) un dipendente  del  Servizio  competente,  con  funzioni  di
verbalizzante. 
    3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide  quando
sia presente la maggioranza dei componenti e puo' lavorare a distanza
con procedure telematiche che  salvaguardino  la  riservatezza  delle
comunicazioni. Le deliberazioni sono valide quando  abbiano  ottenuto
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
    4. Le istanze provenienti da soggetti appartenenti a  confessioni
religiose diverse da quella di culto cattolico  sono  valutate  dalla
commissione nel cui territorio e' localizzato l'intervento.». 
 
                               Art. 5 
                   Modifica all'art. 4 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole: «dalle competenti Autorita'  religiose
verranno da queste valutate»  sono  sostituite  dalle  parole:  «sono
valutate»; 
      b) al comma 2 il secondo capoverso e' soppresso; 
      c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
        «3. In caso di parita' delle  priorita'  attribuite  sia  per
grado che per numero, le competenti commissioni  indicano,  motivando
la scelta, gli interventi ritenuti prioritari. Nel caso di interventi
promossi da Autorita' religiose diverse da quelle di culto  cattolico
e' prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso  le
risorse  disponibili  e,  nel  caso  di  ulteriore  parita',   quella
pervenuta prima in ordine cronologico.». 
 
                               Art. 6. 
                   Modifica all'art. 5 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le  parole:  «le  Autorita'  religiose  dovranno
tener  conto,  oltre  che  dei  previsti  stanziamenti  del  bilancio
regionale» sono sostituite dalle parole: «si tiene conto»; 
      b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Qualora le risorse ripartite in base alle percentuali
del comma 1 eccedano il fabbisogno relativo  alle  domande  trasmesse
dalle rispettive Autorita'  religiose,  si  procede  a  un  ulteriore
riparto delle somme residue assegnando alle Autorita'  religiose  che
vantino  domande  non  ancora  soddisfatte  una  quota   di   risorse
proporzionale al rapporto tra  la  percentuale  di  cui  al  comma  1
riferita  alla  singola  Autorita'  religiosa  e   la   somma   delle
percentuali riferite a tutte le Autorita' religiose  le  cui  domande
non siano ancora  completamente  soddisfatte.  Nel  caso  in  cui,  a
seguito dell'ulteriore riparto, residuino ancora somme eccedenti,  si
procede nuovamente secondo quanto stabilito dal presente comma.»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. A seguito della valutazione operata dalle commissioni  di
cui all'art. 3-bis, la  ripartizione  delle  risorse  disponibili  e'
effettuata con decreto del direttore del Servizio competente, con  il
quale e' approvata la graduatoria  degli  interventi  ammissibili  in
ordine di priorita' ed i relativi  aggiornamenti,  con  l'indicazione
della spesa ammissibile in via  di  massima  sulla  base  del  quadro
economico allegato  alla  domanda  e  dell'ammontare  del  contributo
assegnato a ciascun intervento finanziato.». 
 
                               Art. 7. 
                   Modifica all'art. 6 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 165/2015 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 165/2015 la parola: «edilizia» e' sostituita dalla parola:
«competente». 
 
                               Art. 8. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Il presente regolamento si applica anche  ai  procedimenti  in
corso per i quali non e' ancora  stato  emesso  il  provvedimento  di
liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo. 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto: Il Presidente: Fedriga