Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20) la parola: «straordinaria» e' soppressa. Art. 2. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 le parole: «con le quali sono state stipulate intese approvate con legge» sono soppresse. Art. 3. Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le competenti Autorita' religiose, a seguito di valutazione delle richieste ad esse pervenute da parte degli enti interessati entro il 15 marzo di ogni anno, inoltrano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, e territorio, le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1 ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel presente regolamento, anche in eccedenza rispetto agli stanziamenti disponibili.» b) al comma 3 le parole: «dal Servizio edilizia» sono soppresse; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «.3-bis. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalle Commissioni di cui all'art. 3-bis, che le ordinano in relazione all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4». Art. 4. Inserimento dell'art. 3-bis al decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Commissioni di valutazione). - 1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 4, con decreto del direttore centrale infrastrutture e territorio, sono costituite quattro commissioni valutative: una per l'Arcidiocesi di Gorizia; una per le Diocesi di Concordia - Pordenone e di Vittorio Veneto; una per la Diocesi di Trieste; una per l'Arcidiocesi di Udine. 2. Ciascuna Commissione e' composta da: a) il direttore centrale competente o suo delegato; b) il rappresentante legale della Diocesi o dell'Arcidiocesi o suo delegato; c) il rappresentante dell'ufficio diocesano per i beni culturali ed ecclesiastici e dell'edilizia di culto o suo delegato; d) un dipendente del Servizio competente, con funzioni di verbalizzante. 3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e puo' lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Le istanze provenienti da soggetti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella di culto cattolico sono valutate dalla commissione nel cui territorio e' localizzato l'intervento.». Art. 5 Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «dalle competenti Autorita' religiose verranno da queste valutate» sono sostituite dalle parole: «sono valutate»; b) al comma 2 il secondo capoverso e' soppresso; c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. In caso di parita' delle priorita' attribuite sia per grado che per numero, le competenti commissioni indicano, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari. Nel caso di interventi promossi da Autorita' religiose diverse da quelle di culto cattolico e' prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso le risorse disponibili e, nel caso di ulteriore parita', quella pervenuta prima in ordine cronologico.». Art. 6. Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «le Autorita' religiose dovranno tener conto, oltre che dei previsti stanziamenti del bilancio regionale» sono sostituite dalle parole: «si tiene conto»; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora le risorse ripartite in base alle percentuali del comma 1 eccedano il fabbisogno relativo alle domande trasmesse dalle rispettive Autorita' religiose, si procede a un ulteriore riparto delle somme residue assegnando alle Autorita' religiose che vantino domande non ancora soddisfatte una quota di risorse proporzionale al rapporto tra la percentuale di cui al comma 1 riferita alla singola Autorita' religiosa e la somma delle percentuali riferite a tutte le Autorita' religiose le cui domande non siano ancora completamente soddisfatte. Nel caso in cui, a seguito dell'ulteriore riparto, residuino ancora somme eccedenti, si procede nuovamente secondo quanto stabilito dal presente comma.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A seguito della valutazione operata dalle commissioni di cui all'art. 3-bis, la ripartizione delle risorse disponibili e' effettuata con decreto del direttore del Servizio competente, con il quale e' approvata la graduatoria degli interventi ammissibili in ordine di priorita' ed i relativi aggiornamenti, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima sulla base del quadro economico allegato alla domanda e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato.». Art. 7. Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 la parola: «edilizia» e' sostituita dalla parola: «competente». Art. 8. Norma transitoria 1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non e' ancora stato emesso il provvedimento di liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto: Il Presidente: Fedriga