Art. 2 Modificazioni dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987 1. All'art. 2 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «impianti della categoria S» sono sostituite dalle seguenti: «impianti della categorie S e D»; b) l'alinea del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto in apposito registro tenuto a cura del SIF: l'iscrizione, anche limitatamente a determinate categorie di impianto, avviene su domanda dell'interessato che e' subordinata:»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2 bis. L'iscrizione nel registro prevista al comma 2 decade al compimento del settantesimo anno di eta'». 2. All'art. 9 dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:» sono sostituite dalle seguenti: «Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti, tranne la categoria D, per la quale e' prevista la qualifica unica di capo servizio:»; b) nel comma 1, dopo le parole: «- categoria C: funivie bifuni e monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo alla fune di trazione ed impianti assimilabili; funivie monofuni a movimento intermittente ed impianti assimilabili» sono inserite le seguenti: «- categoria D: ascensori verticali e inclinati;»; c) nel comma 6 dopo le parole: «sono validi» sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di equipollenza da parte della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune» e dopo le parole: «U.S.T.I.F.» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10».