Art. 2 
 
      Modificazioni dell'allegato D del decreto del Presidente 
         della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987 
 
  1. All'art. 2 dell'allegato D  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale n.  11-51/Legisl.  del  1987,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, le parole:  «impianti  della  categoria  S»  sono
sostituite dalle seguenti: «impianti della categorie S e D»; 
    b) l'alinea del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
    «2. Il tecnico responsabile deve risultare iscritto  in  apposito
registro tenuto a cura del SIF: l'iscrizione, anche  limitatamente  a
determinate   categorie   di    impianto,    avviene    su    domanda
dell'interessato che e' subordinata:»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2 bis. L'iscrizione nel registro prevista al comma 2  decade  al
compimento del settantesimo anno di eta'». 
  2. All'art. 9 dell'allegato D  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale n.  11-51/Legisl.  del  1987,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «Le qualifiche  si
riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie  di  impianti:»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le qualifiche si riferiscono  a  ciascuna
delle seguenti categorie di impianti, tranne la categoria D,  per  la
quale e' prevista la qualifica unica di capo servizio:»; 
    b) nel comma 1, dopo le parole: «- categoria C: funivie bifuni  e
monofuni a moto continuo, con veicoli a collegamento temporaneo  alla
fune  di  trazione  ed  impianti  assimilabili;  funivie  monofuni  a
movimento intermittente ed impianti assimilabili»  sono  inserite  le
seguenti: «- categoria D: ascensori verticali e inclinati;»; 
    c) nel comma 6 dopo le parole: «sono  validi»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «previa  valutazione  di  equipollenza  da   parte   della
struttura provinciale competente in materia di  impianti  a  fune»  e
dopo le  parole:  «U.S.T.I.F.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «fermo
restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10».