Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai vuoti prodotti dalle attivita' estrattive delle sostanze minerali di seconda categoria ed alle loro pertinenze, come definiti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, qualora siano oggetto di riempimento parziale o totale. 2. Sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento i progetti di riempimento totale o parziale di siti gia' interessati da attivita' estrattiva dichiarati conclusi dall'ente competente, che ha autorizzato lo svincolo della relativa garanzia finanziaria presentata per il relativo progetto di recupero ambientale e per i quali non siano presentate istanze autorizzatorie, ai sensi della legge regionale n. 23/2016.