Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si  applicano
ai vuoti prodotti dalle attivita' estrattive delle sostanze  minerali
di seconda categoria ed alle loro pertinenze, come definiti dal regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, qualora siano oggetto di riempimento
parziale o totale. 
  2. Sono esclusi  dalle  disposizioni  del  presente  regolamento  i
progetti di riempimento totale o parziale di siti gia' interessati da
attivita' estrattiva dichiarati conclusi dall'ente competente, che ha
autorizzato  lo  svincolo   della   relativa   garanzia   finanziaria
presentata per il relativo progetto di recupero ambientale  e  per  i
quali non siano presentate istanze  autorizzatorie,  ai  sensi  della
legge regionale n. 23/2016.