Art. 3 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sono integrate dalle seguenti: a) trattamento minerario: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche; b) terreno vegetale: strato fertile del suolo, corrispondente all'orizzonte pedogenizzato dove e' concentrata la sostanza organica; c) pertinenza: le opere e le aree necessarie per il deposito, il trasporto e la lavorazione dei materiali ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza, gli impianti fissi interni o esterni, cosi' come definiti agli articoli 23 e 32 del regio decreto n. 1443/1927; d) vuoto estrattivo: volume residuo a cielo aperto od in sotterraneo, derivante dall'asportazione di materiale per il reperimento di sostanze utili; rientrano in questa definizione anche quelli necessari al trattamento minerario (arricchimento, lavaggio, ecc.); e) autorita' competente per i rifiuti di estrazione: l'amministrazione regionale o provinciale competente per il rilascio dell'autorizzazione, individuata dalla legge regionale n. 23/2016 e dal regolamento regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R; f) riempimento dei vuoti: l'insieme delle operazioni e delle lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un loro utilizzo o per il ripristino delle aree. Qualora tali operazioni siano effettuate con l'impiego di rifiuti, qualsiasi operazione di recupero in cui i rifiuti non pericolosi, idonei ai sensi della normativa UNI, sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita' strettamente necessaria a perseguire tali fini. Il recupero con rifiuti e' possibile nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 «Recupero ambientale» del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. g) utile sfruttamento estrattivo: attivita' potenzialmente utili al completamento del piano di coltivazione al fine di assicurare la piena sfruttabilita' estrattiva del sito.