Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del   presente   regolamento,   le
definizioni di cui all'art. 183  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 3  del  decreto
legislativo 30  maggio  2008,  n.  117  (Attuazione  della  direttiva
2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti  delle   industrie
estrattive e che modifica la direttiva  2004/35/CE),  sono  integrate
dalle seguenti: 
      a) trattamento minerario: il  processo  o  la  combinazione  di
processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle
risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle  cave,  al  fine  di
estrarre il minerale,  compresa  la  modifica  delle  dimensioni,  la
classificazione,  la   separazione   e   la   lisciviazione,   e   il
ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono
esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi  dalla
calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche; 
      b) terreno vegetale: strato fertile del  suolo,  corrispondente
all'orizzonte pedogenizzato dove e' concentrata la sostanza organica; 
      c) pertinenza: le opere e le aree necessarie per  il  deposito,
il trasporto e la lavorazione dei  materiali  ed  in  genere  per  la
coltivazione del giacimento e per la sicurezza,  gli  impianti  fissi
interni o esterni, cosi' come definiti agli  articoli  23  e  32  del
regio decreto n. 1443/1927; 
      d) vuoto estrattivo:  volume  residuo  a  cielo  aperto  od  in
sotterraneo,  derivante  dall'asportazione  di   materiale   per   il
reperimento di sostanze utili; rientrano in questa definizione  anche
quelli necessari al trattamento minerario  (arricchimento,  lavaggio,
ecc.); 
      e)  autorita'  competente  per   i   rifiuti   di   estrazione:
l'amministrazione regionale o provinciale competente per il  rilascio
dell'autorizzazione, individuata dalla legge regionale n.  23/2016  e
dal regolamento regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R; 
      f) riempimento dei vuoti: l'insieme delle  operazioni  e  delle
lavorazioni volte al riempimento dei vuoti, per un  loro  utilizzo  o
per  il  ripristino  delle  aree.  Qualora  tali   operazioni   siano
effettuate con l'impiego di rifiuti, qualsiasi operazione di recupero
in cui i rifiuti non pericolosi, idonei ai sensi della normativa UNI,
sono utilizzati a fini di ripristino in aree  escavate  o  per  scopi
ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il
riempimento devono sostituire  i  materiali  che  non  sono  rifiuti,
essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a  perseguire  tali  fini.  Il  recupero  con
rifiuti e' possibile nel rispetto delle condizioni previste dall'art.
5 «Recupero ambientale» del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. 
      g)  utile  sfruttamento  estrattivo:  attivita'  potenzialmente
utili  al  completamento  del  piano  di  coltivazione  al  fine   di
assicurare la piena sfruttabilita' estrattiva del sito.