Art. 6 Autorizzazione 1. Gli interventi di modifica delle condizioni morfologiche dell'area interessata dall'attivita' estrattiva e finalizzati al riempimento totale o parziale dei vuoti con i materiali di cui all'art. 5 comma 1, inclusi gli interventi di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 34 della legge regionale n. 23/2016, sono autorizzati nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dagli articoli 10 e 29 della legge regionale n. 23/2016. Tali procedure non si applicano per le aree oggetto di riempimento totale o parziale di cui all'art. 2, comma 2. 2. Il progetto di riempimento totale o parziale dei vuoti di cava viene valutato nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. Qualora sia previsto l'utilizzo di rifiuti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), f) e g), sono valutati gli aspetti ambientali e viene acquisita la prevista autorizzazione,ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste per l'ammissione alle procedure semplificate, di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, sono valutati gli aspetti ambientali finalizzati alla successiva presentazione della comunicazione di inizio attivita'. Il progetto di riempimento contiene una proposta di monitoraggio conforme alle indicazioni di cui all'allegato B. 3. Qualora per i lavori di riempimento occorra l'installazione di ulteriori impianti per la lavorazione del materiale, questa e' approvata dalla conferenza di servizi di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/2016. L'autorizzazione per gli impianti e' temporanea in quanto gli stessi sono connessi all'attivita' estrattiva e costituenti pertinenza. 4. Le istanze di variazione della tipologia e dei quantitativi dei materiali di riempimento costituiscono modifica del recupero ambientale della cava, ai sensi dell'art. 19, comma 13 della legge regionale n. 23/2016. La mera variazione di materiali ricadenti nell'art. 5, comma 1 e rientranti nelle medesime tipologie elencate per le varie lettere, costituisce modifica di modesta entita' di cui all'art. 19, comma 10 della legge regionale n. 23/2016, fatta salva l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o l'invio delle comunicazioni laddove previste e fermo restando l'espletamento delle procedure di VIA laddove necessarie sulla base della normativa vigente.