Art. 6 
 
                           Autorizzazione 
 
  1.  Gli  interventi  di  modifica  delle  condizioni   morfologiche
dell'area interessata  dall'attivita'  estrattiva  e  finalizzati  al
riempimento totale o parziale  dei  vuoti  con  i  materiali  di  cui
all'art. 5 comma 1, inclusi gli interventi di cui all'art. 14,  comma
2 e all'art. 34 della legge regionale n.  23/2016,  sono  autorizzati
nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dagli articoli 10 e
29 della legge regionale n. 23/2016. Tali procedure non si  applicano
per le aree oggetto di riempimento totale o parziale di cui  all'art.
2, comma 2. 
  2. Il progetto di riempimento totale o parziale dei vuoti  di  cava
viene valutato nell'ambito del procedimento unico di cui all'art.  29
della legge regionale n. 23/2016. Qualora sia previsto l'utilizzo  di
rifiuti di cui all'art. 5,  comma  1,  lettere  c),  f)  e  g),  sono
valutati  gli  aspetti  ambientali  e  viene  acquisita  la  prevista
autorizzazione,ai           sensi            dell'art.            208
del decreto legislativo n. 152/2006,  ovvero,  qualora  ricorrano  le
condizioni previste per l'ammissione alle procedure semplificate,  di
cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, sono
valutati  gli  aspetti   ambientali   finalizzati   alla   successiva
presentazione della comunicazione di inizio attivita'. Il progetto di
riempimento contiene  una  proposta  di  monitoraggio  conforme  alle
indicazioni di cui all'allegato B. 
  3. Qualora per i lavori di riempimento occorra  l'installazione  di
ulteriori impianti  per  la  lavorazione  del  materiale,  questa  e'
approvata dalla conferenza di servizi di cui all'art. 29 della  legge
regionale n. 23/2016. L'autorizzazione per gli impianti e' temporanea
in  quanto  gli  stessi  sono  connessi  all'attivita'  estrattiva  e
costituenti pertinenza. 
  4. Le istanze di variazione della tipologia e dei quantitativi  dei
materiali  di  riempimento  costituiscono   modifica   del   recupero
ambientale della cava, ai sensi dell'art. 19, comma  13  della  legge
regionale n. 23/2016.  La  mera  variazione  di  materiali  ricadenti
nell'art. 5, comma 1 e rientranti nelle medesime  tipologie  elencate
per le varie lettere, costituisce modifica di modesta entita' di  cui
all'art. 19, comma 10 della legge regionale n. 23/2016,  fatta  salva
l'acquisizione  di   eventuali   autorizzazioni   o   l'invio   delle
comunicazioni laddove previste e fermo restando l'espletamento  delle
procedure di  VIA  laddove  necessarie  sulla  base  della  normativa
vigente.