Art. 2 
 
                Misure di sostegno economico-sociale 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2022,  a  partire  dal  periodo  di
imposta  2022,  sono  confermate  le  seguenti  detrazioni  ai  sensi
dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011, come misure di
sostegno economico sociale: 
    a) euro 100,00 per i contribuenti con piu' di tre figli a carico,
per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi o affidati; 
    b) euro 250,00 per i contribuenti con figli a  carico,  portatori
di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate), per ciascun  figlio,  compresi  i  figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. 
  2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si
applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 1, lettera c),
e commi seguenti del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
917/1986. 
  3. Le disposizioni di cui  all'art.  3  della  legge  regionale  19
dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del
bilancio  della  Regione  Piemonte  per  l'anno  2014  e   variazioni
all'addizionale  regionale  all'IRPEF)  e  all'art.  2  della   legge
regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e tributaria) si applicano sino al periodo di imposta 2021.