Art. 2 Misure di sostegno economico-sociale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le seguenti detrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011, come misure di sostegno economico sociale: a) euro 100,00 per i contribuenti con piu' di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; b) euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. 2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 1, lettera c), e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. 3. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) e all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) si applicano sino al periodo di imposta 2021.