Art. 3 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024) 1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "come aggiornate dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2021, n. 1122 (Approvazione aggiornamento delle "Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilita' e mobilita' ciclistica e modalita' di erogazione dei relativi finanziamenti regionali" approvate con la D.G.R. n. 336/2021)". 2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 44 della 1.r. 22/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "nonche' al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per la altre finalita' previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni.".