Art. 3 
 
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22  (Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' regionale 2022 (Disposizioni per
  la formazione del bilancio di previsione 2022-2024) 
 
  1. Alla fine del comma 7  dell'articolo  1  della  l.r.  22/2021  e
successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte  le  parole:
"come  aggiornate  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale   7
dicembre 2021, n. 1122 (Approvazione aggiornamento delle "Linee guida
per la definizione della programmazione  regionale  degli  interventi
infrastrutturali in materia di viabilita' e  mobilita'  ciclistica  e
modalita'  di  erogazione  dei  relativi   finanziamenti   regionali"
approvate con la D.G.R. n. 336/2021)". 
  2. Alla fine del comma 1 dell'articolo  44  della  1.r.  22/2021  e
successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte  le  parole:
"nonche' al fine di promuovere la stipula di una polizza ad  adesione
volontaria per la altre finalita' previste dall'articolo 4, comma  1,
della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto  ai
settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo  di
cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n.  1  (Interventi  urgenti
conseguenti agli eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  nei
mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel  corso  dell'anno
2011) e  ulteriori  modificazioni  alla  l.r.  1/2010  e  alla  legge
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
e successive modificazioni e integrazioni.".