Art. 3 Modifiche e abrogazioni di norme 1. Al comma 5-bis dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, sono aggiunte le parole «per essere vincolate al ripiano del disavanzo». 2. Al comma 30 dell'art. 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni sono soppresse le parole «previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia» e le parole «Il regolamento» sono sostituite dalle parole «Ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento». 3. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2022, nella prima tabella riportata nel medesimo comma, gli importi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla voce «Art. 17, commi 1 e 2 - rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - allegato 1 parte A e parte B», come di seguito riportati: Parte di provvedimento in formato grafico sono sostituiti dai seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 4. All'art. 30 della legge regionale n. 16/2022 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 non spetta alcun compenso ne' rimborso spese. Dalle disposizioni del presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione.». Il Comitato di cui all'art. 30 della legge regionale n. 16/2022 e' istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 16/2022 le parole «Missione 13» sono sostituite dalle parole «Missione 16». 6. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 e' abrogato. 7. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2022, per le esigenze organizzative connesse ad agevolare le modalita' di pagamento, e' prorogato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, entro il limite massimo del 28 febbraio 2023. 8. All'art. 28 della legge regionale n. 16/2022, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per gli importi oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 superiori a 2.000 euro e' ammessa la possibilita' di richiedere il pagamento entro il termine previsto, senza sanzioni ed interessi, in quattro rate trimestrali. Con decreto del dirigente regionale del Dipartimento delle finanze e del credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative.».