(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 - Supplemento n. 3 - del 23 marzo 2023) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), di seguito TUE, nonche' di quelli desumibili dalle leggi statali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), disciplina l'espropriazione, anche a favore di soggetti privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilita' non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.