(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.  12  -
                Supplemento n. 3 - del 23 marzo 2023) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  La  Regione,  con  la  presente  legge,  nel   rispetto   della
Costituzione e dei principi  contenuti  nel  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327   (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'), di seguito TUE, nonche' di quelli  desumibili
dalle leggi statali, ai sensi dell'art. 1, comma  3,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3),
disciplina l'espropriazione, anche a favore di soggetti privati,  dei
beni immobili o di diritti relativi ad immobili,  anche  se  non  sia
prevista  la  loro  materiale  modificazione  o  trasformazione,  per
l'esecuzione  nel  territorio  regionale  di  opere  pubbliche  o  di
pubblica   utilita'   non   attribuite    alla    competenza    delle
amministrazioni statali. 
  2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge,  si  applicano
le disposizioni del TUE.