Art. 3 Procedura per l'imposizione delle servitu' di area sciabile e di sviluppo montano 1. Nei procedimenti espropriativi relativi all'imposizione delle servitu' di area sciabile e di sviluppo montano, promosse da un soggetto pubblico o privato, la Giunta regionale, previo accordo, puo' conferire agli enti locali territoriali competenti, le funzioni di autorita' espropriante successive alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna). 2. I provvedimenti adottati dagli enti locali, a seguito del conferimento di cui al comma 1, sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale o sul sito istituzionale della Giunta regionale. 3. Gli oneri finanziari per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione. 4. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalita' di attuazione dei conferimenti di cui al comma 1, previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplina i rapporti tra Regione ed enti locali territoriali. 5. La Giunta regionale, in caso di persistente inerzia nel compimento di un atto da parte dei soggetti a cui sono conferite le funzioni di autorita' espropriante, assegna loro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere. 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Giunta regionale puo' provvedere alla revoca del conferimento di cui al comma 1 e assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.