Art. 3 
 
Procedura per l'imposizione delle servitu'  di  area  sciabile  e  di
                          sviluppo montano 
 
  1. Nei procedimenti espropriativi  relativi  all'imposizione  delle
servitu' di area sciabile e  di  sviluppo  montano,  promosse  da  un
soggetto pubblico o privato, la  Giunta  regionale,  previo  accordo,
puo' conferire agli enti locali territoriali competenti, le  funzioni
di autorita' espropriante successive alla dichiarazione  di  pubblica
utilita' di cui all'art.  14,  comma  1,  della  legge  regionale  26
gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo
in zone di montagna). 
  2. I provvedimenti  adottati  dagli  enti  locali,  a  seguito  del
conferimento di cui al comma 1, sono trasmessi alla Giunta  regionale
per  la  pubblicazione  nel   Bollettino   Ufficiale   o   sul   sito
istituzionale della Giunta regionale. 
  3. Gli oneri finanziari per  l'espletamento  dell'intera  procedura
espropriativa sono a carico del promotore dell'espropriazione. 
  4. Con provvedimento della Giunta  regionale  sono  individuate  le
modalita' di attuazione dei conferimenti di cui al  comma  1,  previa
approvazione di uno schema  tipo  di  convenzione  che  disciplina  i
rapporti tra Regione ed enti locali territoriali. 
  5.  La  Giunta  regionale,  in  caso  di  persistente  inerzia  nel
compimento di un atto da parte dei soggetti a cui sono  conferite  le
funzioni di autorita' espropriante, assegna loro un termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per provvedere. 
  6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  5,  la  Giunta
regionale puo' provvedere alla revoca  del  conferimento  di  cui  al
comma 1 e assumere le determinazioni  necessarie  per  il  compimento
delle procedure espropriative.