Art. 10 
 
               Iniziative di informazione e promozione 
 
  1.  La  Regione,  al  fine  di  promuovere  la   competitivita'   e
l'attrattivita' del territorio regionale nei confronti di talenti  ad
elevata  specializzazione,  sostiene  iniziative  di  informazione  e
promozione su opportunita' di attrazione e carriera di talenti  e  di
creazione d'impresa nel territorio regionale, in  raccordo  con  enti
locali, imprese e loro associazioni di  rappresentanza,  universita',
centri di ricerca, e altri soggetti dell'ecosistema  regionale  della
ricerca e dell'innovazione. 
  2. Le iniziative di cui  al  comma  1  includono  eventi  pubblici,
seminari,  career  day,  fiere  ed  eventi  internazionali,   nonche'
promozione attraverso mezzi di comunicazione e social network,  anche
in relazione a specifiche tematiche  o  finalita'  connesse  con  gli
indirizzi della Strategia di specializzazione intelligente regionale. 
  3. Gli interventi di promozione vengono sviluppati in raccordo  con
le attivita' finalizzate all'attrazione  degli  investimenti  e  alla
promozione sui  mercati  esteri,  di  cui  all'art.  11  della  legge
regionale n. 14 del 2014. 
  4. La Regione promuove gli interventi di cui  alla  presente  legge
mediante un apposito portale multilingue.