Art. 10 Iniziative di informazione e promozione 1. La Regione, al fine di promuovere la competitivita' e l'attrattivita' del territorio regionale nei confronti di talenti ad elevata specializzazione, sostiene iniziative di informazione e promozione su opportunita' di attrazione e carriera di talenti e di creazione d'impresa nel territorio regionale, in raccordo con enti locali, imprese e loro associazioni di rappresentanza, universita', centri di ricerca, e altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione. 2. Le iniziative di cui al comma 1 includono eventi pubblici, seminari, career day, fiere ed eventi internazionali, nonche' promozione attraverso mezzi di comunicazione e social network, anche in relazione a specifiche tematiche o finalita' connesse con gli indirizzi della Strategia di specializzazione intelligente regionale. 3. Gli interventi di promozione vengono sviluppati in raccordo con le attivita' finalizzate all'attrazione degli investimenti e alla promozione sui mercati esteri, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2014. 4. La Regione promuove gli interventi di cui alla presente legge mediante un apposito portale multilingue.