Art. 12 Programmi annuali 1. La Regione, anche in coerenza con quanto proposto dal Comitato regionale di cui all'art. 11, sostiene iniziative volte a promuovere servizi dedicati nonche' supporto diretto a talenti con elevata specializzazione per la loro attrazione e permanenza nel contesto regionale al fine di accrescere la competitivita' e la specializzazione di ambiti individuati di particolare rilevanza regionale anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia regionale di specializzazione intelligente. 2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce programmi specifici annuali di intervento che individuano settori, filiere produttive e figure professionali definite come prioritarie per la promozione dell'attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione anche mediante l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7.