Art. 12 
 
                          Programmi annuali 
 
  1. La Regione, anche in coerenza con quanto proposto  dal  Comitato
regionale di cui all'art. 11, sostiene iniziative volte a  promuovere
servizi dedicati nonche'  supporto  diretto  a  talenti  con  elevata
specializzazione per la loro attrazione  e  permanenza  nel  contesto
regionale  al   fine   di   accrescere   la   competitivita'   e   la
specializzazione  di  ambiti  individuati  di  particolare  rilevanza
regionale  anche  in  coerenza  con  gli  indirizzi  della  Strategia
regionale di specializzazione intelligente. 
  2. Per gli obiettivi  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  regionale
definisce programmi specifici annuali di intervento  che  individuano
settori, filiere produttive  e  figure  professionali  definite  come
prioritarie per la promozione dell'attrazione e permanenza di talenti
ad  elevata  specializzazione  anche  mediante   l'attuazione   degli
interventi di cui all'art. 7.