Art. 14 
 
                       Modalita' di intervento 
 
  1. La Regione puo' sostenere direttamente o concedere contributi  a
favore di soggetti pubblici e privati per le finalita'  di  cui  agli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente  legge  in  base  ad
apposite convenzioni o avvisi  pubblici,  nel  pieno  rispetto  delle
norme vigenti in materia di aiuti di Stato, anche  avvalendosi  delle
proprie societa' in-house. 
  2. La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto  della
normativa in materia di aiuti di Stato, definisce  le  modalita',  le
condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e
revoca dei contributi previsti dai precedenti commi.