Art. 14 Modalita' di intervento 1. La Regione puo' sostenere direttamente o concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati per le finalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge in base ad apposite convenzioni o avvisi pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi delle proprie societa' in-house. 2. La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le modalita', le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti dai precedenti commi.