Art. 15 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni: a) sugli interventi attuati in termini di attrazione di talenti dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese; b) sulle agevolazioni erogate ai fini dell'inserimento lavorativo degli utenti finali; c) su eventuali criticita' nell'attuazione della legge. 2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.