Art. 15 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza
biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare  competente
una relazione che fornisca informazioni: 
    a) sugli interventi attuati in termini di attrazione  di  talenti
dal punto di vista degli utenti interessati, delle  imprese  e  degli
altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle  misure
intraprese; 
    b) sulle agevolazioni erogate ai fini dell'inserimento lavorativo
degli utenti finali; 
    c) su eventuali criticita' nell'attuazione della legge. 
  2. Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  legislativa  e  della
Giunta regionale si raccordano  per  la  migliore  valutazione  della
presente legge.