Art. 16 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  nel
limite massimo di euro 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2023  e
di euro 650.000,00 per ciascuno  degli  esercizi  finanziari  2024  e
2025, la Regione fa fronte mediante  fondi  a  tale  scopo  specifico
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui  alla  Missione  20
Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi  -  Titolo  1  Spese
correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da  provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti»  del
bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale e'  autorizzata
a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di  bilancio  che  si
rendano necessarie. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge
possono concorrere altresi' le risorse dei fondi strutturali  europei
assegnati alla Regione Emilia-Romagna. 
  3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti  dalla
presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa
annualmente disposte dalla legge  di  approvazione  del  bilancio  ai
sensi di quanto previsto dall'art.  38  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42).