Art. 17 
Realizzazione di strutture e infrastrutture  per  lo  sviluppo  delle
  attivita' di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico 
  1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e  2,
al fine di garantire l'avanzamento delle attivita' gia'  appaltate  e
l'avvio degli ulteriori interventi  necessari  al  completamento  del
recupero funzionale dell'Area della ex Manifattura di  Bologna,  sede
del Tecnopolo, nel rispetto dei tempi per  la  messa  a  disposizione
degli spazi per le attivita' di ricerca stabiliti  negli  accordi  in
essere con  il  Governo  italiano  e  con  gli  enti  insediandi,  le
autorizzazioni di spesa previste dalla legge  regionale  27  dicembre
2022 , n. 25 (Bilancio di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna
2023-2025)  nell'ambito  della  Missione  14  Sviluppo  economico   e
competitivita' - Programma 3 Ricerca e innovazione, Titolo 2 Spese in
conto capitale, a valere sulla legge regionale n. 7  del  2002,  sono
integrate di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023. 
  2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, la  Regione
fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati  dalla
legge regionale n. 25 del 2022, a valere sulla legge regionale  n.  3
del 1999, nell'ambito della Missione  10  Trasporti  e  diritto  alla
mobilita' - Programma 5 Viabilita' e infrastrutture stradali,  Titolo
2 Spese in conto capitale.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a
provvedere, con proprio atto, alle  variazioni  di  bilancio  che  si
rendano necessarie. 
  3. Si approva l'allegato 1 recante la variazione  all'elenco  degli
interventi programmati  per  spese  di  investimento  finanziati  con
ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14  alla  legge
regionale n. 25 del 2022). 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 21 febbraio 2023 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).