Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della  presente  legge  si  intendono  per  «talenti  ad
elevata specializzazione» persone che,  con  particolare  riferimento
agli ambiti previsti dalla Strategia  regionale  di  specializzazione
intelligente,  abbiano  maturato  o  stiano  acquisendo,   attraverso
percorsi  di  formazione,  ricerca  o  innovazione,   conoscenze   ed
esperienze di particolare rilevanza. 
  2. La Giunta  regionale,  sentito  il  Comitato  regionale  di  cui
all'art.  11,  con  propria  deliberazione,   puo'   specificare   la
definizione  di  talenti  ad  elevata  specializzazione  in  base  ad
ulteriori requisiti riguardanti il possesso di  specifici  titoli  di
studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per
determinati interventi o ambiti settoriali.