Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per «talenti ad elevata specializzazione» persone che, con particolare riferimento agli ambiti previsti dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente, abbiano maturato o stiano acquisendo, attraverso percorsi di formazione, ricerca o innovazione, conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza. 2. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 11, con propria deliberazione, puo' specificare la definizione di talenti ad elevata specializzazione in base ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.